PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 1992 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:

          a) Ministro o Sottosegretario di Stato;

          b) senatore o deputato della Repubblica;

          c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;

          d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;

          e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

Art. 2.

      1. Si considerano altresì profitti politici illegittimi, e come tali avocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

          a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge dei soggetti indicati all'articolo 1;

          b) dalle persone private e giuridiche che hanno avuto rapporti di associazione o di cointeressenza con taluno dei soggetti

 

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indicati all'articolo 1 o alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

      1. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui all'articolo 1.
      2. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tenere conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 1992, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

Art. 4.

      1. Ai fini della presente legge, a carico dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
      2. I soggetti sottoposti ad accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno la residenza, di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:

          a) i beni da loro posseduti alla data del 1o gennaio 1992 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1;

          b) i beni che, nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza

 

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e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 5.

      1. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si procede su richiesta motivata e firmata, anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere ai sensi dell'articolo 9.
      2. La sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e alle informazioni degli organi finanziari e invita i soggetti tenuti all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperare a tale richiesta.
      3. Nell'udienza presso la sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, nonché del soggetto sottoposto all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o da un avvocato.
      4. Le decisioni del collegio giudicante della sezione specializzata del tribunale, costituito ai sensi dell'articolo 9, sono notificate al debitore e all'amministrazione finanziaria.

Art. 6.

      1. Fatta salva l'azione penale, qualora gli incrementi patrimoniali di cui all'articolo 5, comma 1, siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentarne ovvero ne indichi falsamente la consistenza o la provenienza è tenuto al pagamento di una penale pari al 50 per cento dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

 

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Art. 7.

      1. Il credito dello Stato per i profitti politici illegittimi ha privilegio generale su tutti i beni mobili e immobili del debitore.
      2. Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici illegittimi, l'esperimento d'asta è unico e il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'ufficio tecnico erariale.
      3. Riuscito infruttuoso l'esperimento d'asta di cui al comma 2, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Art. 8.

      1. Qualora vi sia motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici illegittimi, il presidente del tribunale competente può disporre il sequestro conservativo.
      2. Il sequestro di cui al comma 1 non richiede seguito di convalida ed è efficiente fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

Art. 9.

      1. La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate del tribunale e delle corti d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Il collegio giudicante è formato da un numero di magistrati fissato ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché da due esperti.

 

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Art. 10.

      1. Gli esperti delle sezioni specializzate del tribunale di cui all'articolo 9 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono scelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri competenti in materia finanziaria, di grado non inferiore all'area B, posizione economica B3. A tale fine è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.
      2. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) età non inferiore a venticinque anni;

          c) non avere subìto condanne penali.

      3. Ad ogni sezione specializzata del tribunale di cui all'articolo 9 sono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo speciale previsto dal comma 1 del presente articolo, due esperti effettivi e due supplenti.

Art. 11.

      1. Gli esperti di cui all'articolo 10 durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del biennio in corso alla data della sua assegnazione.

Art. 12.

      1. Agli esperti di cui all'articolo 10 è dovuta, per ogni udienza, un'indennità pari a 10 euro.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico

 

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dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 13.

      1. La trattazione della causa dinanzi alla sezione specializzata del tribunale si svolge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 e dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 14.

      1. Contro la decisione della sezione specializzata del tribunale, su ricorso del debitore o dell'amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la Corte d'appello ai sensi dell'articolo 9.

Art. 15.

      1. La decisione della sezione specializzata della corte d'appello di cui all'articolo 14 è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 16.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.